Statuto

Ut in omnibus glorificetur Deus !
La Chiesa Cattolica Romana Antica (CCRA), in Italia, ha sede legale in Minturno alla via S. Cataldo 8, ed è una Istituzione religiosa, educativa e sociale no-profit. Essa è Cristiana, Cattolica e Apostolica, è Indipendente ed autonoma sia dalla Chiesa Cattolica Romana che dalle altre denominazioni cristiane. E’ pienamente cattolica nella Liturgia e nei Sacramenti, ed intende impegnarsi concretamente, nella cooperazione reciproca, con le diverse tradizioni cristiane presenti sul Territorio, nel pieno rispetto della Chiesa Cattolica Romana e delle altre denominazioni ecclesiali. Il suo obiettivo è quello di offrire una visione di Misericordia della fede cattolica, con atteggiamenti di carità, di accoglienza e di comprensione, con lo scopo di raggiungere tutti figli di Dio, ovunque essi si trovano, soprattutto verso coloro che vivono ai margini della pratica della vita cristiana perché umiliati, mortificati, delusi, disorientati. La CCRA vuole essere un rifugio di guarigione per chi è stato ferito o escluso dalla propria Comunità di appartenenza; Essa non giudica né condanna ma accoglie ogni uomo e donna come dono, si impegna a costruire un ambiente cristiano sicuro ed educativo dove, il Culto a Dio e il rispetto per la dignità della persona umana, sia la priorità cardine del suo motivo di esistere.

CAPITOLO I – La Chiesa, i suoi scopi e motivazioni
Art. 1 Nome, indirizzo, affiliazione. La Chiesa Cattolica Romana Antica testimonia Dio nella SS.ma Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, sulla base delle Sacre Scritture e della Tradizione, è governata dall’Autorità Ecclesiastica competente e dal presente Statuto. E’ indipendente (autocefala) per cui non è soggetta alla giurisdizione della Chiesa Cattolica Romana né dalle altre Chiese Cattoliche Indipendenti. Si amministra autonomamente attraverso i propri organismi rappresentativi, costituiti da Chierici e Laici;


Art. 2 Finalità. La CCRA esiste per contribuire a rendere visibile il Regno di Dio a tutti gli uomini, annunciare e testimoniare il Vangelo per cui, da Dio, si sente chiamata ed inviata nel mondo ad evangelizzare e amministrare i Sacramenti a tutti quelli che ne fanno richiesta e sinceramente li desiderano; Essa vuole essere una casa aperta e accogliente per tutti.


Art. 3 Fondamenti dottrinali. La CCRA, come parte della Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica è fondata sui seguenti capisaldi, piantati nel corso del 1°secolo, epoca della Chiesa indivisa: a) Riconosce e accetta come fonti le Sacre Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento, la Tradizione e il Magistero della Chiesa; b) Professa il Credo degli Apostoli, il Credo Niceno-Costantinopolitano e quello di Sant’Atanasio perché spiega la dottrina in modo semplice e chiaro; c) Mantiene e sostiene l’Episcopato storico in Successione Apostolica.


Art. 4 Campo di applicazione. Questa Chiesa mira, nel perseguimento dei suoi obiettivi, a sviluppare le seguenti attività: a) Creazione di Diocesi, Parrocchie, Missioni o altre designazioni; b) Formazione di Federazioni di associazioni che perseguono lo stesso fine; c) Accordi di partenariato, scambi e cooperazione con altre Chiese Cristiane e loro membri; d) Beneficenza, istruzione, tutto ciò che promuove la dignità dell’uomo in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio, azioni di volontariato al servizio dei fratelli; e) Con il permesso degli organi legislativi competenti, potrà organizzare attività di raccolta fondi per il suo lavoro.


Art. 5 Patrimonio. Il patrimonio è costituito da: a) donazioni dei suoi membri, donazioni, lasciti a beneficio di inventario o per lascito o testamento; b) contributi volontari di altri enti; c) prestazione di attività; d) immobili acquistati o non liberi ecc. e) il prodotto e le parti correlate per la Chiesa di attuare le finalità della stessa; f) in caso di scioglimento della stessa il suo patrimonio, con l’approvazione del Consiglio Pastorale, andrà devoluto ad Enti di assistenza caritativa o di ricerca scientifica per la cura di malattie rare.

CAPITOLO II GLI ORGANI IN GENERALE
Art. 6 Gli Organi della Chiesa
a) L’Arcivescovo b) il Vicario Generale, c) Il Consiglio Presbiterale, d) Il Sinodo, e) la Curia Diocesana. L’Arcivescovo, Successore degli Apostoli, Vicario di Cristo nella Chiesa di cui è Pastore, Maestro della Fede, Sacerdote del Culto divino, Ministro di governo, ha la piena autorità con potestà propria e immediata necessaria per il triplice munus: insegnare, governare e santificare. In caso di Sede vacante la Diocesi è retta : a) dall’Amministratore apostolico nominato dal Primate, oppure b) dall’Amministratore diocesano eletto dal Consiglio presbiterale e approvato dal Primate, oppure c) dal più anziano dei Presbiteri approvato dal Primate.
Il Vicario Generale è designato dall’arcivescovo e può essere rimosso dal suo ufficio. In virtù di questa nomina gli compete, sull’intera diocesi, la potestà esecutiva che è di diritto del Arcivescovo diocesano ed ha la facoltà di compiere gli atti amministrativi ad eccezione di quelli riservati all’Arcivescovo o che richiedono la sua autorizzazione speciale.
Il Consiglio Presbiterale, è il Senato dell’Arcivescovo e rappresenta l’intero Presbiterio della diocesi. Il suo compito è quello di coadiuvare l’Arcivescovo nel governo della Chiesa particolare, con lo scopo di promuovere il bene pastorale della porzione del Popolo di Dio cioè la diocesi.
Il Sinodo, sinodo vuol dire “camminare insieme, fare strada insieme “Il Sinodo è la riunione di Chierici e fedeli laici che prestano aiuto all’Arcivescovo per il bene dell’intera Comunità ecclesiale. Il Sinodo è convocato e presieduto dall’Arcivescovo, che chiama tutti a cooperare con lui. La finalità del Sinodo è annunciare il Vangelo, verificare il cammino delle varie Comunità della Chiesa locale; esso prende decisioni per percorrere nuove strade di evangelizzazione.
La Curia. La Curia diocesana è l’insieme di tutti gli organismi e le persone che aiutano l’Arcivescovo nel governo della Chiesa, nella direzione dell’attività pastorale, nell’amministrazione e nell’esercizio della potestà giudiziaria. Tutti coloro che hanno qualsiasi incarico nella Curia, devono essere nominati dall’Arcivescovo. Della Curia fa parte il Cancelliere, il cui compito è quello di scrivere tutti gli atti e i documenti necessari al lavoro della Curia e alla cura della Chiesa; di firmarli personalmente, di conservarli nell’archivio e di esibirli a chi ne faccia legittima richiesta. Nell’archivio vi sono tre sezioni: archivio corrente, in cui sono conservati i documenti riguardanti le questioni della Chiesa; archivio storico, in cui sono conservati i documenti di valore storico e quelli riguardanti istituzioni, fatti e persone ormai estinti. Della Curia fa parte anche il Consiglio per gli affari economici, i cui membri sono nominati dall’Arcivescovo, con il compito di approvare il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite e redigere un bilancio preventivo per l’anno successivo. Vi è inoltre l’Economo diocesano, nominato dall’arcivescovo, suo compito è redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo all’approvazione del Consiglio per gli affari economici, amministrare i beni, attenersi alle indicazioni date dall’Arcivescovo e dal Consiglio.
La Chiesa Cattolica Romana Antica è persona giuridica; ha la sua sede in Minturno in via san Cataldo 8 e ha facoltà di promuovere giudizi e resistere in tutte le Sedi giurisdizionali.

CAPITOLO III
Art. 7 Le Parrocchie
Le parrocchie sono i cantieri della vita ecclesiastica nel loro rispettivo ambito. Sono un’Istituzione fondamentale della struttura organizzativa della Chiesa. Sono costituite da una determinata comunità di fedeli, costituite in modo stabile nel contesto di una Chiesa Particolare, la cui cura è affidata ad un Parroco come a suo proprio Pastore. Esse regolano ed amministrano i loro affari compreso il loro patrimonio, nel quadro degli ordinamenti della Chiesa. Gli organi della Parrocchia sono: a) il Parroco che è pastore proprio della Parrocchia affidatagli dall’Arcivescovo ed esercita la cura pastorale sotto la sua Autorità. Il parroco deve possedere le debite qualità ed idoneità delle quali l’Arcivescovo dovrà essersi accertato, previe indagini, e attraverso un esame. Esercita la cura della Comunità, dal momento della presa di possesso, nel quale è immesso dall’Ordinario con atto pubblico. b) il Consiglio Pastorale formato da alcuni membri della Parrocchia scelti dal Parroco. Essi devono aver compiuto almeno 18 anni di età e far parte della Parrocchia da almeno cinque (5) anni.

CAPITOLO IV
Art.8 Il Popolo di Dio: Diritti e doveri di tutti i fedeli in Cristo. Chierici e fedeli laici nella Chiesa. Nella Comunità dei fedeli vi è una distinzione: i Chierici, cioè i Ministri sacri – che sono di istituzione divina- e gli altri fedeli detti laici. Tutti i battezzati sono uguali pur nella diversità dei compiti e delle funzioni, nel Corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. a) Essi sono invitati ad essere fedeli alla Chiesa, di lavorare alla propria santificazione, aperti all’impegno missionario, di essere docili verso l’autorità dei sacri Pastori e di manifestare ad essi i propri bisogni spirituali e le proprie aspirazioni. b) Essi hanno il diritto di partecipare al culto, alla missione della Chiesa con iniziative proprie con il consiglio dell’autorità della Chiesa. c) Il diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, alla tutela della propria reputazione e della propria intimità. d) Essi hanno il dovere di promuovere la giustizia sociale, di sovvenire alla necessità della Chiesa e di non trascurare i poveri.
Diritti e doveri dei cristiani laici. a) i fedeli laici sono cristiani che pur non essendo membri dell’ordine sacro e dello stato religioso, così come inteso e concepito dalla Chiesa, sono i battezzati che formano il santo Popolo di Dio. Essi hanno l’obbligo e il diritto di impegnarsi perchè il messaggio della salvezza venga propagato, conosciuto e accolto da tutti gli uomini attraverso il loro impegno e la loro testimonianza al Vangelo nel loro quotidiano e attraverso l’esercizio delle proprie attività. b) se sono coniugati essi hanno l’obbligo di cooperare alla edificazione del Popolo di Dio attraverso il matrimonio e la famiglia, educando i figli che Dio vorrà donare loro, cristianamente.
Il Consiglio pastorale discute sulle questioni della vita della Parrocchia, ne amministra il patrimonio e si riunisce ogni tre (3) mesi in via ordinaria [ in via straordinaria può essere sempre convocato ] ed è il Parroco a convocarlo e dirigerlo. Del Consiglio pastorale fa parte anche il Vicario e gli altri Chierici che sono residenti nel Territorio della Parrocchia e i sei (6) membri scelti dal Parroco. Il Consiglio pastorale delibera validamente se sono presenti: il Presidente, il Segretario e il più della metà dei Membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice. I fedeli laici hanno dovere ad acquisire un’approfondita conoscenza della Dottrina Cristiana.

Art. 9: I Ministri Sacri o Chierici. Le famiglie, gli educatori e i sacerdoti, soprattutto i Parroci, hanno l’obbligo di favorire le sacre vocazioni. L’obbligo maggiore grava sui Vescovi i quali più di tutti sono tenuti a curare la promozione delle vocazioni facendo il possibile per sottolineare l’importanza del ministero sacro e la necessità dei ministri nella Chiesa.
Il Sacramento dell’Ordine può essere validamente conferito soltanto ai battezzati di sesso maschile che, seguendo l’esempio di Cristo e degli Apostoli, hanno scelto solo maschi come loro successori e collaboratori. Nessuno può pretendere di essere ordinato, solo la Chiesa ha il potere di determinare l’idoneità per il conferimento degli Ordini Sacri. a) Con l’ordinazione diaconale si diventa chierici e incardinati in una determinata Diocesi. b) I chierici hanno l’obbligo di obbedienza e di rispetto al proprio Vescovo. Solo essi possono ottenere uffici il cui esercizio richiede la potestà di ordine o governo ecclesiastico. c) Per l’ufficio che comporta la piena cura delle anime è indispensabile, per la validità, che il candidato sia insignito dell’ordine sacro. d) Per l’edificazione del Corpo di Cristo, che è la Chiesa, i chierici siano uniti tra loro da vincoli di fraternità, dalla preghiera e la reciproca collaborazione e promuovano la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. e) I chierici con la sacra ordinazione, sono dispensatori dei Misteri di Dio e al servizio del Suo Popolo e come tali si sforzino di tendere alla santità: 1.: con l’adempimento fedele e costante dei doveri che concerne il ministero pastorale; 2.:[ Per i Sacerdoti], attraverso la meditazione della Parola delle Sacre Scritture e la Celebrazione quotidiana del Santo Sacrificio della Messa 3.:[Per i diaconi], con la partecipazione quotidiana allo stesso Santo Sacrificio; 4.: tutti i chierici, con la recita quotidiana dell’Ufficio divino, la partecipazione ai ritiri spirituali, esercizi spirituali, incontri del Clero, aggiornamento del Clero; 5.: con la ricezione del Sacramento della Riconciliazione; 6.: con altri mezzi comunitari e personali.
In ragione del loro stato i Chierici, sia sacerdoti che diaconi ( i Religiosi secondo la loro Regola e Costituzioni), devono condurre una vita semplice, astenendosi da tutto ciò che pura vanità. Si abbia somma premura circa gli studi sacri, particolarmente per quanto riguarda la Sacra Scrittura, la Tradizione della Chiesa, lo scibile umano e tutto ciò che ha rapporto con le scienze sacre. I chierici per passare da una diocesi all’altra, o per aderire ad un’altra Chiesa, devono richiedere formalmente l’esclaustrazione: se non si ottempera a quanto qui prescritto la pena è il divieto di esercitare il ministero fino alla scomunica. Ogni anno i chierici possono usufruire di un periodo di vacanza ma non superiore ai trenta (30)gg. E’vietato ai chierici di fondare o partecipare ad associazioni la cui attività non è compatibile con gli obblighi dello stato clericale. I chierici hanno l’obbligo di vestire la talare e quando questo non è possibile, a causa del lavoro secolare, o per motivi gravi, vestano in modo consono al loro stato di vita, da essere facilmente riconosciuti per quello che sono. Gli abiti ecclesiastici e liturgici sono quelli della Tradizione Cattolica.
La perdita dello stato clericale si ha per una sentenza giudiziaria grave che comporta la detenzione, oppure quando il chierico, espressamente e per scritto, richiede la dispensa o la riduzione allo stato laicale oppure quando è l’Autorità stessa della Chiesa a decretarlo per cause gravi. “In quest’ultimo caso non si ha possibilità di appello”.

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI !